EUROGENDFOR: Forza di gendarmeria europea

La Forza di gendarmeria europea (Eurogendfor o EGF) è un corpo di polizia militare dell’Unione europea.

Nata da un’iniziativa multinazionale di cinque paesi membri dell’Unione europea (Francia, Italia, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna, ai quali si sono aggiunte la Romania nel 2008 e la Polonia nel 2011) è stata creata nel 2004 con lo scopo di provvedere ad una più efficiente gestione delle crisi internazionali fuori dai confini dell’UE.

Il comando del corpo è situato a Vicenza presso la caserma Chinotto, ed è noto come i Reparti del Centro di eccellenza per le Unità di polizia di stabilità (Center of Excellence for Stability Police Units, CoESPU). Il suo motto è “Lex Paciferat” (La Legge porti la pace).

Il progetto di costituzione di una gendarmeria europea venne reso pubblico l’8 ottobre 2003, in occasione della riunione informale tenutasi a Roma dei ministri della Difesa dell’Unione europea nel corso della presidenza italiana, con un decisivo contributo del Ministro della Difesa francese Michèle Alliot-Marie. Il primo trattato relativo venne firmato il 17 settembre 2004, a Noordwijk, nei Paesi Bassi, fra 5 paesi: Italia, Francia, Paesi Bassi, Spagna e Portogallo. L’iniziativa è stata illustrata dai ministri della Difesa Antonio Martino (Italia) e Michèle Alliot-Marie (Francia) ai colleghi europei, durante una riunione informale dei ministri della Difesa della Unione. Il 23 gennaio 2006 è stato inaugurato il quartier generale a Vicenza, divenendo operativa a tutti gli effetti.

Il 18 ottobre 2007 viene firmato il trattato di Velsen, da rappresentanti degli Stati membri dell’UE dotati di forze di polizia ad ordinamento militare: Francia (Gendarmerie), Spagna (Guardia Civil), Portogallo (Guardia nacional), Paesi Bassi (Marechaussée) e Italia (Arma dei Carabinieri). Il trattato, di 42 articoli, disciplina compiti e poteri della Eurogendfor. Il trattato è stato ratificato dall’Italia il 28 aprile 2010 con la legge 14 maggio 2010, n. 84.

La EGF è composta da forze di polizia ad ordinamento militare in grado di intervenire in aree di crisi, sotto l’egida della NATO, dell’ONU, dell’UE, dell’OSCE o di coalizioni costituite “ad hoc” fra diversi Paesi. Tuttavia la EGF è un’organizzazione indipendente dall’UE, anche se può operare a seguito di una sua richiesta nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune.

Il coordinamento politico-militare della Gendarmeria europea è affidato al Comitato Interministeriale di Alto Livello (CIMIN), con sede a Vicenza (presso la caserma dei carabinieri «Generale Chinotto»), un comitato composto dai Ministri degli Esteri e della Difesa degli Stati membri che aderiscono alla EGF, fornendo uomini e mezzi. Ogni anno uno dei Ministri assume la presidenza di turno del CIMIN.

La EGF non è sottoposta al controllo dei Parlamenti nazionali o del Parlamento europeo, risponde direttamente ai Governi, attraverso il citato CIMIN. Per il suo dispiegamento operativo e rafforzamento, è richiesta l’unanimità degli Stati membri dell’EGF (non dell’Unione europea). Durante le operazioni della EGF ogni Stato membro mantiene la propria autonomia decisionale. Gli Stati, quindi, delegano al CIMIN l’indirizzo politico, strategico e militare, mantenendo l’autonomia operativa. L’ingresso delle forze di polizia all’EGF è subordinato al possesso di un ordinamento militare e devono far parte di uno Stato dell’Unione Europea ovvero candidato all’esserlo. Attualmente i corpi che partecipano alla Forza di gendarmeria europea sono sei più due che però hanno solo il ruolo di supporto.

La forza di gendarmeria partecipa a missioni dell’UE, dell’ONU, della NATO, dell’OSCE, alle quali i Ministri scelgono di aderire. Svolge compiti militari di supporto alle fase iniziali di un conflitto e di transizione, da sola o insieme a forze che eseguono esclusivamente obiettivi militari. La EGF svolge funzioni di polizia e addestramento di un esercito e polizia locali nella fase di ritiro della componente militare.

Nel dettaglio, in base all’art. 4, comma 3 del Trattato di Velsen, i suoi possibili utilizzi comprendono:

  1. condurre missioni di sicurezza e ordine pubblico;
  2. monitorare, svolgere consulenza, guidare e supervisionare le forze di polizia locali nello svolgimento delle loro ordinarie mansioni, ivi compresa l’attività d’indagine penale;
  3. assolvere a compiti di sorveglianza pubblica, gestione del traffico, controllo delle frontiere e attività generale d’intelligence;
  4. svolgere attività investigativa in campo penale, individuare i reati, rintracciare i colpevoli e tradurli davanti alle autorità giudiziarie competenti;
  5. proteggere le persone e i beni e mantenere l’ordine in caso di disordini pubblici;
  6. formare gli operatori di polizia secondo gli standard internazionali;
  7. formare gli istruttori, in particolare attraverso programmi di cooperazione.

La forza è stata utilizzata nel 2007 in Bosnia Erzegovina. Nel dicembre 2009 la EGF è ufficialmente impiegata anche in Afghanistan, all’interno della missione ISAF.

Successivamente al Terremoto di Haiti (12 gennaio 2010) un contingente della Gendarmeria europea è stato inviato sull’isola[22] con 120 Carabinieri, 147 Gendarmi francesi e un plotone spagnolo (23 unità della Guardia Civil).

L’aspetto interessante di questa forza è la loro totale autonomia, la loro immunità da provvedimenti esecutivi e l’inviolabilità dei locali, edifici ed archivi a loro adibiti.

Riporto alcuni articoli del trattato di Velsen dell’ottobre 2008:

Capo VII
Privilegi e immunita’
Articolo 19
Tributi e diritti doganali
1. Se utilizzati per ragioni d’istituto, i beni, i redditi ed le altre proprieta’ appartenenti ad
EUROGENDFOR sono esenti da qualsiasi forma di tassazione diretta.
2. Gli acquisti di beni o servizi di consistente importo da parte di EUROGENDFOR per uso
ufficiale sono esenti dall’imposta sul volume d’affari e da altre forme di tassazione
indiretta.
3. L’importazione di beni e merci destinati ad uso ufficiale da parte di EUROGENDFOR e’
esente dal pagamento dei dazi doganali e da altre forme di tassazione indiretta.
4. I veicoli di EUROGENDFOR destinati ad uso ufficiale sono esenti da tasse di
immatricolazione ed automobilistiche.

Articolo 20
Privilegi individuali
1. Il personale di EUROGENDFOR di cui all’articolo 3, lettera c), che non risieda
stabilmente nello Stato ospitante, ne’ sia un cittadino dello stesso, puo’, al momento del
primo ingresso per assumere servizio in detto Stato – entro un anno dalla data dell’arrivo
e per un massimo di due spedizioni – importare dallo Stato dell’ultima residenza o dallo
Stato di appartenenza i suoi effetti personali e le sue masserizie, incluso un veicolo a
motore, in regime di esenzione doganale e senza versare altre imposte indirette, o
acquistare tali articoli di importo consistente nello Stato ospitante in esenzione
dall’imposta sul volume d’affari.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicheranno soltanto ad un membro del
personale la cui assegnazione abbia la durata di almeno un anno.
3. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente articolo, il membro del personale
interessato dovra’ presentare una domanda alle autorita’ dello Stato ospitante entro un
anno dalla data del suo primo ingresso.
4. l beni che sono importati in regime di esenzione ai sensi del comma 1 possono essere
riesportati liberamente.
5. I veicoli a motore di cui al comma 1 e quelli registrati in un altro Stato membro
dell’UE, per un massimo di un veicolo per ciascun membro del personale di cui sopra,
sono esenti da tasse di immatricolazione ed automobilistiche, durante il periodo trascorso
nello Stato ospitante.

Articolo 21
Inviolabilita’ dei locali, degli edifici e degli archivi
1. I locali e gli edifici di EUROGENDFOR saranno inviolabili sul territorio delle Parti.
2. Le autorita’ delle Parti non potranno entrare nei locali e negli edifici di cui al comma 1
senza il preventivo consenso del Comandante EGF o, ove possibile, del Comandante della
Forza EGF. Tale consenso sara’ presunto in caso di calamita’ naturale, incendio o
qualsiasi altro evento che richieda l’adozione immediata di misure di tutela. In altri casi, il
Comandante EGF o, ove possibile, il Comandante della Forza EGF, esaminera’ con
attenzione qualsiasi richiesta di autorizzazione inoltrata dalle autorita’ delle Parti per
entrare nei locali e negli edifici, senza pregiudicare gli interessi di EUROGENDFOR.

3. Gli archivi di EUROGENDFOR saranno inviolabili. L’inviolabilita’ degli archivi si
estendera’ a tutti gli atti, la corrispondenza, i manoscritti, le fotografie, i film, le
registrazioni, i documenti, i dati informatici, i file informatici o qualsiasi altro supporto di
memorizzazione dati appartenente o detenuto da EUROGENDFOR, ovunque siano ubicati
nel territorio delle Parti.
Articolo 22
Immunita’ da provvedimenti esecutivi
Le proprieta’ e i capitali di EUROGENDFOR e i beni che sono stati messi a sua
disposizione per scopi ufficiali, indipendentemente dalla loro ubicazione e dal loro
detentore, saranno immuni da qualsiasi provvedimento esecutivo in vigore nel territorio
delle Parti.

ElO

 

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